La parte importante della recentissima Sentenza del Consiglio di Stato che conferma un orientamento oramai consolidato è la seguente:
<<... non è necessario che sia intervenuta una condanna in sede penale per reati commessi con violenza o uso delle armi perché possa essere legittimamente adottata la misura della revoca della licenza di porto d’armi.
L’art. 43, comma 2, del TULPS di cui al Regio decreto del 18/06/1931, n. 773, al di là di alcune ipotesi tassative di condanna penale, alcune delle quali riguardano l’uso di armi o di violenza, in presenza delle quali il divieto di rilasciare la licenza e l’obbligo di revocarla sono automatici, contempla, invece, il giudizio discrezionale dell’Amministrazione di “inaffidabilità” nell’uso delle armi, che può desumersi da altri tipi di condanna, dalla mancata dimostrazione del requisito di “buona condotta” o, più in generale, dal comportamento dell’interessato che, per varie circostanze non tipizzate, si riveli sintomatico dell’incapacità di offrire affidamento di non abusare delle armi.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che il potere rimesso all'Autorità di pubblica sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso; e, stante l'evidenziata ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie>>
La riflessione che ne possiamo derivare
