Un pò di luce sugli appostamenti nella Regione Toscana

Dove discutere di: feste, raduni, manifestazioni, leggi, opinioni, riferite al mondo della caccia

Moderatori: dorry64, marioilgrande, Paolopiero

Un pò di luce sugli appostamenti nella Regione Toscana

Messaggioda Gianni » 6 nov 2013, 15:21

COMUNICATO

APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA: MODIFICATA LA LEGGE REGIONALE

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge del Veneto la Toscana adegua le
norme per dare certezza agli appostamenti. Accolte le proposte di Federcaccia e Arcicaccia.

Con la sentenza della Corte che aveva dichiarato illegittime le disposizioni della legge regionale del
Veneto in materia di appostamenti fissi di caccia si era determinata una situazione di grande
incertezza, con il rischio di estesi contenziosi a carico dei titolari di autorizzazione di appostamento
anche nella nostra Regione.
La sentenza, prescrivendo in sostanza l’obbligo di abilitazione edilizia e di autorizzazione
paesaggistica per la realizzazione di tutti i manufatti degli appostamenti indipendentemente dalle
loro caratteristiche, apriva la via a contestazioni infinite, amministrative e penali, che avrebbero
messo in pericolo persino la permanenza di una forma storica e tradizionale di caccia: circa 12.000
gli appostamenti ad oggi in esercizio in Toscana.
Alla immediata iniziativa assunta da Federcaccia ed Arcicaccia della Toscana, con la
collaborazione di Anuu migratoristi, per trovare le soluzione possibili – mentre altre associazioni
venatorie preferivano ignorare il problema o sceglievano di diffondere messaggi di pessimismo e
scoraggiamento fra i cacciatori – ha subito dato positivo riscontro la Giunta regionale con la
predisposizione di una proposta di legge per modificare la normativa regionale vigente: proposta
che, pur non completamente soddisfacente nel contenuto, ha avuto il grande merito di porre subito
all’ordine del giorno dell’organo legislativo, il Consiglio della Regione, la questione in tutta la sua
urgenza, dando modo di avviare tempestivamente l’iter che ha permesso a Federcaccia ed
Arcicaccia di presentare puntuali ed argomentate proposte alla Commissione competente, che ha
licenziato un nuovo testo che, recependo le richieste delle due associazioni a parziale modifica del
testo trasmesso dalla Giunta, è approdato in aula il 5 novembre ed è stato approvato all’unanimità.
E’ doveroso, e non rituale, esprimere l’apprezzamento sincero per la sensibilità che, non per la
prima volta, le Istituzioni regionali e le forze politiche che in esse siedono – di maggioranza e di
opposizione – hanno dimostrato dando risposte tempestive e puntuali .
Le nuove disposizioni regionali, in sintesi, definiscono la nozione di appostamento fisso,
individuano le caratteristiche dei manufatti eventualmente realizzati e dettano, nel rispetto delle
norme in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, i casi nei quali debbono essere richieste le
relative autorizzazioni, con l’obbligo in ogni caso di dare comunicazione al Comune dell’avvenuto
impianto: per gli appostamenti con manufatti conformi alle disposizioni non sono necessarie né
abilitazioni edilizie né autorizzazioni paesaggistiche. Se i manufatti sono realizzati conformemente
alla caratteristiche indicate, infine, non è necessario procedere alla loro rimozione entro il 28
febbraio 2014, potendo rimanere in essere fino a permanere dell’autorizzazione dell’appostamento.

Alleghiamo il testo proposto dalla Commissione portato all’approvazione del Consiglio Regionale
della Toscana nella seduta del 5 novembre 2013, che sarà in vigore con la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale.

Firenze, 6 novembre 2013

FEDERCACCIA TOSCANA

ARCI CACCIA TOSCANA


Relazione illustrativa

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.
157 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)

La proposta di legge in oggetto interviene sulla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”) e in particolare sull’articolo 34 relativamente alla materia degli
appostamenti fissi di caccia.
La proposta, interviene al fine di tener conto anche della recente evoluzione della giurisprudenza
costituzionale in materia di appostamenti fissi. In particolare, all’articolo 1 prevede che la
realizzazione di eventuali manufatti nel sito autorizzato all’esercizio dell’attività venatoria da
appostamento è soggetta alle disposizioni della legge regionale in materia di governo del territorio
che disciplinano l’attività edilizia ed è consentita a condizione che non comporti alcuna alterazione
permanente dello stato dei luoghi. Inoltre, si prevede che tali manufatti :
a) devono essere realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici
della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed
immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione;
b) devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza opere di fondazione, salvo diverse
disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale;
c) non devono avere dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o
temporaneo.
Nella proposta viene anche specificato che qualora i manufatti siano realizzati con caratteristiche
diverse da tali disposizioni, e non rientranti pertanto nella fattispecie prevista dall’articolo 80 della

l.r. 1/2005, sono soggetti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ed a procedimento di
autorizzazione paesaggistica.
La proposta prevede, infine, disposizioni transitorie (art. 2) che stabiliscono che gli appostamenti
fissi autorizzati ai sensi dell’articolo 34, commi 6 e 6 bis della l.r. 3/1994 precedentemente
all’entrata in vigore della presente legge, qualora presentino caratteristiche diverse da quelle
previste al comma 6 bis, devono essere rimossi entro il 28 febbraio 2014 e questo per consentire ai
soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso di adeguarsi alla
nuova disciplina.
Viene inoltre previsto, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, l’adeguamento del
relativo regolamento di attuazione.

Gianni
Moderatore
 
Messaggi: 13794
Iscritto il: 15 mag 2010, 21:38
CITTA': Modigliana
PROVINCIA: FC

ATTENZIONE

Questo argomento ha 6 risposte

Devi essere registrato o effettuare il login per leggerle.


Iscriviti o effettua il Login

Torna a IL RITROVO DEL CACCIATORE


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti